“È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 322, comma secondo, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui per l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero per il compimento di una falsa consulenza prevede una pena superiore a quella di cui all’art. 377, comma primo, cod. pen., in relazione all’art. 373 cod. pen.”.
Corte di cassazione – Sezioni unite penali – Ordinanza 23 ottobre 2013 n. 43384
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