“In mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimità, espressione dell’autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati neIl’art. 1123, comma primo, c.c., e, pertanto, non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire con criterio ‘capitano’ le spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse comune”.
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 4 dicembre 2013 n. 27233
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