Proprietà pro quota non dà diritto a parcheggio condominiale


“Tale argomentazione è perfettamente rispondente alla fondamentale regola di cui all’art. 1102 co. 1 c.c., secondo la quale l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e non impedire il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto”.

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 13 dicembre 2013 n. 27940

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