La cancellazione dall’albo dell’avvocato in amministrazione di sostegno


La Suprema Corte ha statuito di non poter decidere sul ricorso dell’avvocato contro la cancellazione dall’Albo decisa dal Consiglio dell’ordine avvocati di Verona in seguito alla nomina, a tempo indeterminato, del suo amministratore di sostegno. La cancellazione, rilevano gli ermellini, non è una sanzione disciplinare, ma atto disposto in base all’articolo 37 r.d.l. 1578/33 a seguito del procedimento ex art. 407 del c.c.

La sentenza CNF: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216

L’ordinanza della Cassazione Civile: SS.UU. n. 16067 del 14/07/2014

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