La Suprema Corte ha statuito di non poter decidere sul ricorso dell’avvocato contro la cancellazione dall’Albo decisa dal Consiglio dell’ordine avvocati di Verona in seguito alla nomina, a tempo indeterminato, del suo amministratore di sostegno. La cancellazione, rilevano gli ermellini, non è una sanzione disciplinare, ma atto disposto in base all’articolo 37 r.d.l. 1578/33 a seguito del procedimento ex art. 407 del c.c.
La sentenza CNF: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216
L’ordinanza della Cassazione Civile: SS.UU. n. 16067 del 14/07/2014