Iintervento “ad adiuvandum” di un’associazione esponenziale dei consumatori/risparmiatori in un giudizio individuale


La Prima Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente l’ammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” di un’associazione esponenziale dei consumatori/risparmiatori in un giudizio individuale, promosso da una pluralità di essi per denunciare la lesione di diritti riconosciuti dalla legge in virtù dell’asimmetria informativa e contrattuale caratterizzante il loro rapporto con l’intermediario finanziario.

Cass. Civile ordinanza interlocutoria n. 3323 del 19/02/2016

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