Emissioni odorigene e reato di cui all’art. 674 cod. pen.


La Terza sezione penale ha affermato che, in caso di emissioni odorigene, la violazione dei limiti di emissione imposti ai sensi dell’art. 272-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, configura la contravvenzione di cui all’art. 279, comma 2, dello stesso decreto che può concorrere con il reato di cui all’art. 674 cod. pen., qualora sussista l’attitudine della condotta a provocare molestie alle persone.

Cass. Penale, Sentenza n. 20204 ud. 29/04/2021 – deposito del 21/05/2021