La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso


Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:

  • la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi;
  • nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti ― sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza ― alla luce di elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.

Cass. Penale SS.UU. Ordinanza n. 36958 ud. 27/05/2021 – deposito del 11/10/2021